
Contributi Previdenziali INPS – TARSU/IUC/IMU – Tassa Auto – IRPEF/IVA/Imposta di Registro
La Cartella di pagamento può altresì essere annullata quando il credito erariale oggetto della stessa è prescritto. Nel nostro ordinamento, non sussiste un unico termine per la prescrizione delle cartelle di pagamento, questo va infatti determinato di volta in volta a seconda della tipologia del credito oggetto delle medesime.
Oggi la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata come per esempio per i tributi locali (TARSU, IUC..) e i Contributi Previdenziali (INPS), tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, (IRPEF, IVA,..) con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall’art. 2946 c.c”.
Diverso termine di prescrizione è invece previsto per la Tassa Automobilistica (altrimenti detta “bollo auto”) che ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982, così come modificato dall’art. dall’art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito nella Legge n. 60/1986, stabilisce che il diritto al recupero della tassa automobilistica è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione.
L'Avvocato Matteo Anchora è a disposizione per un eventuale consulto.
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